La misura cautelare a carico di un ente, comincia a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza all'ente medesimo, e non dalla successiva comunicazione all’Anac per l’iscrizione nel Casellario delle imprese.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo il ricorso di una società, cui era stata notificata un’ordinanza cautelare contenente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per sei mesi, fatta decorrere – dal Tribunale - non tanto dalla notifica, quanto piuttosto dalla successiva comunicazione ad Anac e Camera di Commercio.
Invero, secondo la Corte Suprema, il provvedimento impugnato non appare coerente con le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, secondo cui la decorrenza della misura cautelare parte dalla data di notifica dell’ordinanza all'ente, analogamente a quanto previsto per l’esecuzione delle sanzioni interdittive. La disciplina della misura cautelare in questione, appare difatti simmetrica a quella codicistica, riguardo le misure interiettive applicate alle persone fisiche.
E’ dunque errata la pronuncia impugnata - conclude la Corte con sentenza n. 15578 del 29 marzo 2017 - laddove si è assunto a criterio di valutazione dell’efficacia del provvedimento, la sua comunicazione all’Anac, che non ha peraltro effetto costitutivo ma di mera pubblicità – notizia, funzionale solo all'esercizio di meri poteri di controllo e vigilanza che all'Autorità competono.
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