Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre il decreto del Ministero dello Sviluppo economico recante le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento relativo al credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista.
Il provvedimento fornisce le prime informazioni utili – dai requisiti necessari ai dati da inserire nell’istanza, fino alle modalità di fruizione del bonus – ai fini dell’ottenimento del cosiddetto “Bonus chef”.
Il Bonus chef è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 117) per le spese sostenute dai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, operativi sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, per l'acquisto di attrezzature e corsi di formazione.
Tale norma fissava come arco temporale utile per sostenere le spese che danno diritto al credito d’imposta il periodo che andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Di fatto, però, l’agevolazione non è mai diventata operativa per l’assenza del decreto attuativo.
Con la successiva legge di conversione del Decreto Milleproroghe, approvata lo scorso febbraio, il periodo è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.
Il decreto attuativo firmato dal MiSE, di concerto con il Ministero del lavoro e il MEF, è del 1° luglio scorso ma è approdato in GU solo a metà settembre.
L’attesa, però, non è terminata e l’accesso all’agevolazione non è ancora sbloccato: sarà necessario un ulteriore passaggio per definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza.
Infine, la finestra temporale per la presentazione della domanda si aprirà solo dopo il periodo di ammissibilità delle spese.
Per la misura agevolativa sono stati stanziati complessivamente 3 milioni di euro, con un limite massimo di spesa di 1 milione per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2022.
L’incentivo è riservato ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti come:
Per accedere al credito d’imposta questi devono presentare i seguenti requisiti:
Le spese su cui si applica il bonus cuochi professionisti sono quelle legate:
N.B. – Le spese devono, dunque, essere strettamente funzionali all’esercizio dell’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti e devono essere sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre lo è l'imposta sul valore aggiunto.
L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di 6.000 euro.
Per fruire dell’incentivo, i soggetti interessati in possesso dei requisiti devono presentare al MISE, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese, un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.
Trascorso il periodo per la presentazione delle domande, il Ministero accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza.
Per le domande andate a buon fine, il MiSE determina l’agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie stanziate.
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