Nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento regolati dall’articolo 170 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) deve considerarsi parte necessaria ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento stesso.
Detto procedimento di opposizione alla liquidazione operata dal magistrato, anche se riferito a pagamenti relativi ad attività espletate ai fini del giudizio penale, presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile che incide su di una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale.
Ne consegue che parte necessaria dei procedimenti di tal genere, deve essere considerato anche l'Erario, identificato nel ministero della Giustizia in quanto titolare del rapporto di debito.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 1617 del 28 gennaio 2016, emessa nell’ambito di una vicenda in cui un avvocato aveva proposto opposizione al decreto sulla liquidazione dei compensi a lui dovuti dopo aver assistito un soggetto patrocinato a spese dello Stato.
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