Finanziamenti al Terzo settore: chiarimenti dal Ministero del lavoro

Pubblicato il 10 settembre 2024

Facendo seguito al decreto 4 settembre 2024, n. 189, con il quale sono state rese note le modalità di accesso al contributo di finanziamento di progetti ed attività di interesse generale del Terzo settore, il Ministero del Lavoro ha, nell’apposita sezione notizie del sito istituzionale, pubblicato le prime FAQ sull’Avviso n. 2/2024.

Associazioni non iscritte al RUNTS

A chiarimento delle indicazioni contenute nel paragrafo 5, dell’Avviso n. 2/2024, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che le associazioni iscritte all’anagrafe ONLUS, ma non al RUNTS, non possono partecipare all’Avviso in argomento.

In particolare, possono accedere al contributo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS, sia singolarmente che in partenariato, nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997, non ancora iscritte al RUNTS, ma iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui la fondazione non risulti iscritta né al RUNTS, né all’anagrafe delle Onlus, non potrà partecipare all’Avviso.

NOTA BENE: Il possesso del requisito soggettivo, come chiarito nel Quesito n. 4, andrà verificato al momento di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento.

Calcolo del finanziamento per i partenariati misti APS/ODV e Fondazioni

In considerazione delle regole previste dal paragrafo 4 dell’Avviso, secondo cui le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato possono richiedere il finanziamento sino all’80% del costo sostenuto per il progetto o l’iniziativa approvata, mentre le fondazioni del Terzo settore possono accedere al finanziamento del 50% del costo sostenuto per la realizzazione delle medesime attività, in caso di partenariato misto vigerà il principio di prevalenza.

Conseguentemente:

ATTENZIONE: Nel caso di partenariato equamente composto da ODV/APS e Fondazioni, la prevalenza sarà data dalla natura giuridica del soggetto capofila.

Collaborazione con enti pubblici e privati

Sebbene il paragrafo 6 dell’Avviso consenta di realizzare iniziative e progetti mediante il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli precedentemente citati, mediante l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici e privati anche non appartenenti al Terzo settore, questi ultimi non potranno essere destinatari di qualsivoglia quota di finanziamento.

Tali collaborazioni, da evidenziare in sede di presentazione della domanda, dovranno essere rese a titolo gratuito, ferma restando la possibilità, per i soggetti non destinatari dell’avviso, di contribuire al cofinanziamento con un apporto monetario o tramite l’implementazione di attività.

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