Minimi, ricavi e spese all’esame di fine anno

Pubblicato il 06 novembre 2008 Scatta il momento della verifica dei requisiti per i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o che intendono farlo nel 2009. Nelle ultime settimane dell’anno, infatti, questi soggetti devono accertare la presenza dei requisiti richiesti dalla Finanziaria 2008 e, cioè, devono verificare l’importo dei ricavi o compensi eseguiti entro l’anno con il criterio di cassa. In primo luogo, si deve accertare che i ricavi massimi non abbiano superato la soglia dei 30mila euro, così da poter rimanere minimi anche per il 2009. Se, invece, il limite viene superato allora si passa al regime ordinario e non si può neanche passare al regime delle nuove iniziative (legge n. 388/2000). Se i ricavi superano oltre che la soglia dei 30mila euro, anche quella dei 45mila euro, si uscirà dal regime dei minimi già dal 2008 e il contribuente dovrà così applicare l’Iva sulle operazioni effettuate nel 2008; istituire i regimi Iva entro il termine per effettuare la liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui il limite è stato superato; effettuare la liquidazione periodica Iva del periodo in corso al momento del superamento e quelle dei periodi successivi, versando l’imposta nei termini ordinari; annotare nei registri Iva i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi; presentare la comunicazione e la dichiarazione annuale Iva per il 2008. Altro requisito che si deve verificare per rimanere minimi anche nel 2009 è il tetto di 15mila euro di investimenti in tre anni. I soggetti in questione non devono aver acquistato, nel triennio 2006-2008, anche mediante contratti di appalto e locazione, beni strumentali per più di 15mila euro. Chi supera il limite uscirà dal regime già da quest’anno. Il limite riguarda beni materiali strumentali in proprietà o locazione. Tra gli altri parametri da rispettare per prenotare la permanenza nel regime anche per il 2009, si ricorda che non si può acquistare a qualsiasi titolo una quota di società di persone o di capitali in trasparenza. Tuttavia, con la circolare n. 7/2008 è stato chiarito che l’accesso o la permanenza al regime viene salvato se la partecipazione viene ceduta prima dell’inizio dell’anno in cui si vuole applicare o mantenere il regime. Pertanto, la cessione della partecipazione entro il 31 dicembre 2008 dovrebbe permettere di mantenere i benefici dei minimi. Si ricorda che l’accesso al regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% e l’esclusione dell’Iva su vendite e prestazioni, ma è preclusa anche la detrazione sugli acquisti. Ai minimi non si applica l’Irap e, inoltre, il contribuente è escluso dagli studi di settore.
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