Con le risoluzioni n. 365/E e 366/E, l’Amministrazione finanziaria rilascia le rispettive seguenti precisazioni:
- Per le prestazioni rese dai contribuenti minimi agli uffici giudiziari l’imposta di bollo è dovuta due volte. Una prima volta sulla fattura emessa dal professionista in regime dei minimi e una seconda volta sul titolo di spesa emesso in suo favore dagli uffici giudiziari. L’imposta di bollo nella misura di 1,81 euro è da assolvere quando l’importo è superiore a 77,47 euro.
- È escluso dall’imposta di bollo il versamento del canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (Cosap), eseguito tramite bollettino di conto corrente postale. Analogamente, sono esclusi dal regime impositivo del bollo scritti e memorie difensive prodotti dagli interessati al Comune, volti a ottenere l’annullamento del provvedimento ingiuntivo di pagamento (art. 23, comma 10, L. 689/1981).
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