Facendo seguito ai dati resi noti dall'Istat relativamente alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra la media dell'anno 2020 e la media del 2019, l'Istituto previdenziale ha confermato i medesimi importi, valevoli per l'anno 2020, anche per l'anno 2021 dei c.d. minimale e massimale contributivo. I predetti minimali, elaborati dall'Istituto, dovranno essere presi a riferimento ogni qualvolta la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro o la retribuzione prevista dal contratto collettivo comparativamente più rappresentativo risulti inferiore rispetto al minimo legale.
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