Mini voluntary disclosure per ex frontalieri ed ex Aire

Pubblicato il 14 giugno 2018

Tutto pronto per la mini voluntary disclosure, la cui scadenza è fissata per il 31 luglio 2018. Per gli ex frontalieri e gli ex iscritti all’Aire, nonche i relativi eredi, sono pronte le norme per la regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, e derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato estero.

Le regole della mini voluntary disclosure

La procedura è disciplinata dall'articolo 5-septies del Decreto legge n. 148/2017, al quale fa, ora, seguito una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, che è successiva al provvedimento direttoriale del 1° giugno – con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 5-septies e approvato il modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura – e alla risoluzione n. 43/E del 6 giugno, che ha istituito il codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

In particolare, la circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.

L’intervento agenziale si è reso necessario in quanto tale mini-voluntary ha presupposti e regole profondamente diversi rispetto all'istituto della collaborazione volontaria, di cui alla Legge n. 186/2014, per cui l’Amministrazione finanziaria ha avvertito la necessità di intervenire per fornire le indicazioni operative per un adempimento la cui scadenza rimane, ad oggi, fissata al 31 luglio 2018.

I soggetti interessati alla mini sanatoria

Possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito sono tornati ad essere di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero.

La condizione è che alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare.

Grazie a tale mini sanatoria, dunque, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

La circolare specifica che si deve trattare di attività e somme derivanti da redditi di lavoro “svolto” all’estero; analogamente, sembrerebbero escluse le attività costituite con redditi di lavoro autonomo o dipendente di fonte estera non derivanti direttamente da un’attività di lavoro, come i diritti d’autore e forse le pensioni. Tale esclusione non deriva direttamente dalla legge, quindi si auspica un chiarimento maggiore al riguardo.

Esclusioni e preclusioni alla mini voluntary del 31 luglio 2018

Cause di esclusione - Sono escluse dalla regolarizzazione le attività patrimoniali, come gli immobili, nonostante siano incluse le somme e le attività finanziarie derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. Non possono essere regolarizzate, invece, le violazioni relative all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie).

Cause di inammissibilità - La procedura di regolarizzazione è esclusa se il contribuente ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione inerenti le attività e le annualità che intende regolarizzare.

La circolare 12/E precisa, però, che tra le cause di inammissibilità non rientrano la notifica di “inviti”, “richieste” e “questionari” né gli inviti al contraddittorio oppure la consegna di un processo verbale di constatazione.

Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione automatizzata delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni.

Cause di inapplicabilità – La mini voluntary disclosure è poi esclusa se le attività e le somme sono già state oggetto della prima e della seconda voluntary disclosure.

Al riguardo, ora, l’Agenzia delle Entrate precisa che: possono aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per una causa di inammissibilità.

Si legge, infatti, nella circolare n. 12/E/2018 che il mancato perfezionamento della precedente voluntary disclosure per cause di inammissibilità, o in caso di improcedibilità (ad esempio per non piena collaborazione del contribuente, carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o tardiva presentazione della richiesta di accesso) non può precludere l’accesso alla nuova regolarizzazione.

Diversamente, l’Agenzia specifica che sono escluse dalla procedura le attività già oggetto di voluntary disclosure, che non si è perfezionata per mancato pagamento delle somme risultanti dall’invito all’adesione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per il contraddittorio e/o in caso di mancata adesione, o per mancato versamento delle somme dovute in base agli atti di cui il contribuente istante era destinatario o che aveva sottoscritto.

Calcoli per la regolarizzazione delle somme dei contribuenti iscritti all’Aire o ex frontalieri

La procedura si perfeziona con il versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione.

Se il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 è pari a zero o negativo, ai fini della determinazione degli importi su cui applicare l’aliquota del 3% occorre considerare il valore e la giacenza al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016, in cui almeno una di tali voci (valore o giacenza) sia positiva o sia superiore a zero.

Visto che la circolare 12/E non esplicita chiaramente le modalità con cui pervenire alla determinazione della base di computo, si ritiene plausibile che la stessa venga effettuata in conformità alle norme e alla prassi vigente in materia di monitoraggio fiscale.

Versamento degli importi dovuti

I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione provvedono “spontaneamente” al versamento delle somme dovute, cioè mediante versamento diretto con modello F24 Elide.

Il codice tributo da utilizzare è “8080”.

Il versamento può essere effettuato:

In questo secondo caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato, comunque, entro il 30 settembre 2018 e le successive rate saranno maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore pari allo 0,3% annuo.

In ogni caso, è escluso avvalersi della compensazione.

Presentazione di richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione

ll contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 richiesta di accesso alla stessa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento  del 1° giugno 2018.

La richiesta deve essere corredata da una relazione di accompagnamento, anch’essa da trasmettere entro il 31 luglio 2018.

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