L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 29 marzo 2022, prende in rassegna le principali novità in materia di Imposta di registro, IVA e IRAP introdotte dal Dl n. 228 del 30 dicembre 2021 (cosiddetto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di semplificarne la lettura.
In particolare, tre sono i temi affrontati nel documento di prassi:
la sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa (articolo 3, comma 5-septies);
la proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater);
la proroga del termine per versare l’IRAP non corrisposta per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio (articolo 20-bis).
Il decreto Milleproroghe è intervenuto sull’articolo 24 del Dl 8 aprile 2020, n. 23, disponendo una seconda proroga dei termini di sospensione ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Così, dopo la prima proroga del termine di sospensione sino al 31 dicembre 2021, legata alla difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Legge di conversione del Milleproroghe 2022 ha previsto un secondo slittamento che ha esteso la pausa fino al 31 marzo 2022.
Pertanto, dal 1° aprile 2022 il conteggio per non decadere dalle agevolazioni prima casa riprenderà a funzionare.
In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Alla luce di ciò, l’Agenzia ha reso alcuni importanti chiarimenti, scaturiti dal fatto che l’ultima proroga è entrata in vigore il 1° marzo 2022, lasciando così apparentemente “scoperti” i termini spirati dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.
Con la circolare n. 8/E/2022, dunque, è stato specificato che - ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici “prima casa” - la sospensione dei termini per le suddette agevolazioni, introdotta dal Decreto Milleproroghe 2022, deve ritenersi operante anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anche se anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga.
Inoltre, è anche precisato che il contribuente, il quale, ritenendosi decaduto dal beneficio “prima casa” per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, può ottenerne il rimborso.
I termini sospesi inizieranno nuovamente a decorrere dal 1° aprile 2022.
Nel documento di prassi del 29 marzo 2022, inoltre, vengono forniti chiarimenti anche sulla proroga di alcuni versamenti fiscali, disposta per aiutare le attività economiche colpite dalle recenti emergenze sanitarie dell’influenza aviaria e della peste suina africana.
Nello specifico, per chi svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree a restrizione sanitaria per emergenza da aviaria e peste suina africana, il Dl n. 228/2021 ha fissato la proroga dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute riguardanti l’addizionale regionale e comunale all’Irpef effettuate dai sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva, le cui scadenze ordinarie cadono del periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022.
L’Agenzia specifica ora che:
non sono dovuti gli interessi sulle somme che saranno versate entro il 31/07/2022;
non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.
Infine, l’ultima precisazione riguarda il versamento dell’Irap non corrisposta per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio.
La circolare n. 8/E conferma al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).
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