Processi fiscali in regime emergenziale Covid fino al 30 aprile 2022, modifiche al Decreto 231 sulla disciplina antiriciclaggio.
Sono alcune delle novità in materia di giustizia introdotte, in sede referente, nel testo del Ddl di conversione del Decreto legge Milleproroghe (n. 228/2021) su cui è stata votata, presso la Camera, la questione di fiducia posta dal Governo.
Per quanto riguarda la giurisdizione tributaria, si prevede che le disposizioni speciali adottate durante l'emergenza Covid su udienza a distanza e trattazione con scambio di note scritte, trovino applicazione fino al 30 aprile 2022.
Nel testo originario del decreto - si rammenta - la disciplina di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo del Dl n. 137/2020 (possibilità di svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale), era stata prorogata sino al 31 marzo 2022, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021.
Grazie all'ultimo intervento, la vigenza della predetta disciplina speciale è prorogata di un ulteriore mese, vale a dire fino al 30 aprile 2022.
Contestualmente, è stato anche disposto che entro la medesima data debbano essere bandite, da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, procedure di interpello per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie del territorio.
Da segnalare, come anticipato, l'introduzione di alcune modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il ritocco alla disciplina antiriciclaggio si sostanzia in due interventi:
La prima modifica riguarda le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari e degli altri soggetti obbligati a svolgere tali adempimenti; come detto, viene identificata una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente.
Tale modalità di identificazione può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti e il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione è tenuto in ogni caso ad acquisire il nome e il cognome del cliente.
Il secondo ritocco rafforza la tutela del segnalante di operazioni sospette, prevedendo che i soggetti obbligati ad effettuare le Sos e gli organismi di autoregolamentazione adottino tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria è tenuta ad adottare le misure necessarie ad assicurare che siano mantenute riservate, oltre all'identità dei segnalanti, anche l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, nonché il contenuto delle medesime.
I dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pm, né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
In tale contesto, si prevede che venga punito con la reclusione, da 2 a 6 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli indebitamente l’identità del segnalante ovvero notizie riguardanti l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l’identificazione di chi ha effettuato la segnalazione.
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