L’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla norma che riconosce la possibilità della riduzione di due anni dei termini di accertamento per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro.
Lo fa con la risposta ad interpello n. 331, pubblicata in data 11 maggio 2021, con la quale si scioglie il dubbio se il beneficio della riduzione dei termini accertativi possa essere applicato anche ad una società che offre un servizio di mensa aziendale a favore dei propri dipendenti, il quale di per sé rientrerebbe tra le attività esonerate dalla certificazione delle relative operazioni con fattura elettronica o corrispettivi telematici.
Il dubbio è sorto in quanto la suddetta disposizione normativa si presta ad interpretazioni non univoche, soprattutto con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione del beneficio, rinviando genericamente ai soggetti di cui all’articolo 1 del DLgs. 127/2015, senza ulteriori specificazioni.
L’Agenzia, nella risposta n. 331/2021, analizza l’evoluzione subita dall’articolo 3 del Dlgs n. 127/2015 che inizialmente riconosceva la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti, solo a coloro che:
in via facoltativa, non essendo ancora operante l’obbligo, avessero emesso fatture elettroniche e corrispettivi telematici per documentare le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972;
avessero effettuato e ricevuto solamente pagamenti elettronici.
La norma è stata più volte modificata, fino ad assumere la versione attuale che accorda la riduzione di due anni dei termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi (d'impresa o di lavoro autonomo) ai soggetti passivi che, congiuntamente:
documentano le operazioni tramite fattura elettronica via Sdi e/o mediante memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. La prima modalità (fattura elettronica), peraltro, è sempre utilizzabile, nella forma della fatturazione immediata o differita, in alternativa alla seconda (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi);
garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.
Inoltre, dal 1° gennaio 2020, è stato eliminato nel testo della norma il riferimento alle operazioni ex articolo 22 del Decreto IVA.
L'abrogazione non è, tuttavia, da intendersi quale irrilevanza della modalità di certificazione dei corrispettivi di tali operazioni.
Anzi, si legge nella risposta che, al contrario, memorizzazione elettronica ed invio telematico ne divengono presupposto strutturale, figurando, sempre dal 1° gennaio 2020, come regola generale di certificazione dei corrispettivi di tutte le operazioni ex articolo 22 del decreto IVA.
A ciò si deve, poi, aggiungere che restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti fissati dal DM 4 agosto 2016 e, quindi:
la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
l’indicazione dei presupposti per l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi;
la necessità che tutti i pagamenti per operazioni di ammontare superiore a 500 euro siano eseguiti mediante gli strumenti individuati dall’articolo 3 del suddetto decreto.
Alla luce del quadro normativo riepilogato, l’Agenzia delle Entrate specifica che per il riconoscimento dei termini di accertamento ridotti è necessaria non solo la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro, ma anche la certificazione delle relative operazioni con fattura elettronica o corrispettivi telematici.
Infatti, in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.
Pertanto, il beneficio può applicarsi solo se le prestazioni, pur essendo esonerate dalla certificazione, sono documentate mediante documento commerciale oppure mediante fattura elettronica “immediata” o differita.
Nel riconoscere la suddetta alternatività tra fattura elettronica e corrispettivi telematici, l’Agenzia chiarisce anche i comportamenti da tenere in caso di fatturazione.
Se per esigenze organizzative viene emessa fattura immediata prima del completamento del servizio, indipendentemente dal successivo pagamento (che avverrà secondo gli accordi tra le parti), in relazione ai pasti che saranno erogati nel corso di un certo arco temporale, si realizza l'anticipazione dell'Iva e non sarà necessario rilasciare il documento commerciale all'atto delle somministrazioni.
Se, invece, si ricorre alla fatturazione differita “trimestrale”, con emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, nel rispetto dell'onere di tracciabilità delle operazioni, l'erogazione di ciascuna prestazione, vale a dire la somministrazione di ciascun pasto, deve essere accompagnata dal rilascio del documento commerciale avente le caratteristiche di cui al DM 7 dicembre 2016.
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