Memorizzazione e invio corrispettivi telematici. Decreto Mef in consultazione

Pubblicato il 15 aprile 2019

Il Mef ha avviato, dal 12 aprile 2019, una consultazione pubblica riguardante il decreto sull’individuazione di specifici casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in base alla tipologia di attività esercitata.

Come indicato dalla nota resa pubblica dal Dipartimento delle finanze, i contributi possono essere inviati fino al 26 aprile prossimo.

Ad essere interessati dall’invito sono gli operatori economici che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate (art. 22, Dpr n. 633/1972).

L’adempimento dal 1° luglio 2019 per gli operatori con volume d’affari sopra i 400.000 euro

L’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/15 ha previsto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, dal 1° luglio 2019, per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro; l’avvio scatterà dal 1° gennaio 2020 per coloro che si trovano al di sotto di questa soglia.

L’adempimento potrà effettuarsi mediante registratori di cassa telematici (in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.10.2016), ovvero utilizzando altri strumenti che garantiscano la sicurezza e la inalterabilità dei dati, che saranno regolamentati da provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi. Apertura, quindi, agli strumenti che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il decreto Mef in consultazione contiene specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata dall’operatore, tra cui, ad esempio, le attività già oggetto di esonero dall’emissione di scontrini e ricevute fiscali.

A tale proposito, il Mef invita le associazioni di categoria degli operatori economici interessati a formulare osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri previsti.

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