MEF. e-fatture, più tempo per l’imposta di bollo

Pubblicato il 21 dicembre 2020

Con il DM del 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone la proroga del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture eletroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021.

Il nuovo provvedimento ministeriale riscrive l’articolo 6, comma 2, del decreto MEF del 17 giugno 2014.

Nello specifico, dunque, è disposto che – dal 1° gennaio 2021 – il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

In pratica, con riferimento alle fatture emesse a partire dal 2021, il tributo deve essere versato:

Sono previste delle eccezioni nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta non superi certi livelli.

Pertanto, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria (fissata al 31 maggio), può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento (cioè entro il 30 settembre).

Se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non supera 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Fattura elettronica, nuove modalità di comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo dovuta

Lo stesso DM 4 dicembre 2020, modifica le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2021, per le fatture inviate al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta”.

Tale informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre. Il cedente/prestatore/intermediario, a sua volta, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo.

Anche in questo caso è prevista un'eccezione per il secondo trimestre dell’anno solare: per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati potrà essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunicherà per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.

Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

Fattura elettronica, pagamento dell’imposta di bollo

Il  pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture  elettroniche  inviate  tramite  il Sistema  di  interscambio  può essere  effettuato per l'ammontare calcolato  dall'Agenzia  mediante il  servizio presente sul sito dell'Agenzia stessa, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o  postale.  

Resta  salva  la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all'art.  17 del  Dlgs n. 241/1997,  con  modalità telematiche.

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