Medici ex specializzandi: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della normativa comunitaria spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
Questo, tuttavia, solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più di essi.
E' il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 20278 del 23 giugno 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso da alcuni sanitari a cui la Corte d'appello di Roma aveva negato la retribuzione per gli anni della specializzazione antecedenti all'anno 1983.
Gli stessi avevano dedotto violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, sostenendo che lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguarsi alle disposizioni della predetta normativa comunitaria anche nei confronti di chi, alla data del 31 dicembre 1982, stava frequentando il corso di specializzazione o si era comunque iscritto ad una delle scuole, pur senza avere ancora iniziato la relativa attività didattica.
La normativa europea di riferimento - avevano sottolineato i ricorrenti - non prevede in alcun modo l'inapplicabilità della disposizione sugli emolumenti degli specializzandi ai corsi già in essere.
La decisione della Suprema corte prende le mosse dalla recente sentenza del 3 marzo 2022, C-590/20, con cui la Corte di giustizia ha statuito che:
Questo il principio di diritto espressamente enunciato con la sentenza di ieri: "Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n.75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE".
Da segnalare, altresì, altra recente decisione depositata sempre dalle Sezioni Unite di Cassazione (n. 17619 del 31 maggio 2022) con cui sono state fornite ulteriori precisazioni in tema di risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari.
Per le SS. UU., in primo luogo, il ricorso amministrativo per l’annullamento del DM. del 14 febbraio del 2000 costituisce "atto idoneo ad interrompere la prescrizione" del termine per far valere il diritto soggettivo dei medici specializzandi al risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie, "con effetto permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, in quanto proposto per far valere una posizione di interesse legittimo strumentale al pieno esercizio del diritto soggettivo tutelabile innanzi al G.O.".
La perenzione del giudizio amministrativo - si legge ancora nella sentenza - determina però il venir meno dell’effetto interruttivo permanente, ex art. 2945, comma 3, c.c., "restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, e senza che un nuovo effetto interruttivo possa essere riconosciuto ad una sopravvenuta decisione dell’incidente di costituzionalità sollevato nel corso del giudizio amministrativo o all’istanza di prelievo ivi depositata".
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