Mediazione tributaria, pronuncia della Consulta

Pubblicato il 17 aprile 2014

Incostituzionalità del testo anteriore alla riforma

La Corte costituzionale, con sentenza n. 98 del 16 aprile 2014, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 17-bis, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992 nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera della Legge n. 147/2013, con riferimento alla specifica previsione secondo cui l'omissione della presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso.

Tale previsione, comportando la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l'esclusione della tutela giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

Il testo vigente

La Consulta ha ritenuto, per contro, estranea all'oggetto del giudizio ogni valutazione sulla legittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 17-bis nel testo attualmente vigente, per come sostituito dalla Legge Stabilità 2014.

Questioni inammissibili o non fondate

Nella stessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili o non fondate tutte le ulteriori questioni sottoposte al vaglio di costituzionalità dalle varie commissioni tributarie.

In particolare, sono risultate inammissibili le censure concernenti la preclusione, ai contribuenti, della tutela cautelare giurisdizionale durante la procedura amministrativa introdotta con il reclamo; la mancata previsione, nel caso di accoglimento del reclamo, del ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa.

Non fondate” sono state qualificate le questioni relative all'obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo; alla mancata previsione che la mediazione sia svolta da un terzo; all'obbligo che il contribuente indichi nel reclamo le prospettazioni difensive senza che gli venga consentito di modificarle nell'eventuale successivo giudizio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy