Va escluso che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia condizione di procedibilità per la proposizione di domanda riconvenzionale.
La condizione di procedibilità, infatti, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali.
E' quanto hanno puntualizzato le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024 in tema di mediazione obbligatoria.
Le S.U., in particolare, si sono pronunciate sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma nell'ambito di una controversia che aveva ad oggetto l'accertamento della risoluzione di un contratto di locazione per avveramento della condizione risolutiva pattuita.
Parte resistente, oltre al rigetto delle domande della ricorrente, aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di controparte alla restituzione del deposito cauzionale.
La procedura obbligatoria di mediazione, in tale contesto, si era svolta regolarmente sulle domande principali ma non sulla riconvenzionale, di tal ché il Tribunale aveva ritenuto di dover operare un rinvio alla Suprema corte, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
Rinvio, questo, volto ad ottenere chiarimenti in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa - come quella in esame - rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e la mediazione sia stata già effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla domanda di parte attrice.
Occorreva stabilire, in altri termini, se, nel giudizio di specie, sussistesse l'obbligo di provvedere ad una nuova mediazione anche se una mediazione era già stata ritualmente effettuata ma in relazione alla sola domanda principale.
Ebbene, per le Sezioni Unite della Cassazione, la mediazione è condizione di procedibilità solo per l'atto introduttivo del giudizio, non anche per le domande riconvenzionali.
Rimane fermo, in ogni caso, che:
Nella loro disamina, gli Ermellini hanno preso in esame, in primo luogo, la domanda riconvenzionale "non eccentrica", vale a dire quella che ha un collegamento obiettivo con l'oggetto della causa.
Con riguardo a tale riconvenzionale, la lettera e la ratio deflattiva della disposizione richiamata inducono ad escludere che la stessa sia sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria: la domanda riconvenzionale, nei predetti casi, si collega direttamente all'oggetto del processo già introdotto dall'attore.
La riconvenzionale non eccentrica, dunque, non è sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, posto che la mediazione è già stata esperita senza esito positivo, prima o nel termine concesso dal giudice.
La condizione di procedibilità, infatti, è soddisfatta e la lite pende ormai innanzi ad un giudice che ne resta investito.
A seguire, il Collegio di legittimità si è soffermato ad esaminare le riconvenzionali cosiddette "eccentriche" alla lite, quelle, ossia, che allargano l'oggetto del giudizio senza alcuna connessione con quello già introdotto dall'attore.
In questo caso, ad escludere la condizione di procedibilità della mediazione concorrono, accanto alla ratio normativa di deflazione dei processi, ulteriori criteri d'interpretazione, quali:
La mediazione obbligatoria - si legge nelle conclusioni delle S.U. - ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario.
Considerate queste finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia.
Il bilanciamento di interessi operato dal legislatore, del resto, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, è finalizzato ad evitare, da un lato, che venga obliterata l'applicazione dell'istituto e, dall'altro, che si determini una sorta di effetto boomerang sull'efficienza della risposta di giustizia.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".