Giungono chiarimenti dal fisco in merito ai tributi che incidono sui professionisti che richiedono l’iscrizione agli elenchi di mediatore familiare e di delegati alle operazioni di vendita.
L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 468 del 28 novembre 2023, specifica quali sono le tasse da applicare nei casi suddetti.
La figura del mediatore familiare è stata prevista dal Decreto legislativo n. 149/2022, che ha disposto l'inserimento nel Titolo II delle disposizioni di attuazione del c.p.c. di un Capo dedicato ai mediatori familiari.
Possono chiedere l'inserimento nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico e possiedono formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
La domanda di iscrizione all’elenco va inviata al presidente del tribunale.
Sulle domande di iscrizione decide un apposito comitato che emette un provvedimento.
Per approfondimenti sulla figura del mediatore familiare leggere il post "Mediatore familiare, la nuova disciplina professionale".
Lo stesso Decreto legislativo n. 149/2022 ha sostituito l'articolo 179 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, rubricandolo ''Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”.
Notai, avvocati e commercialisti possono essere delegati dal giudice per il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
L’elenco di tali professionisti va istituto presso ogni tribunale ed è tenuto dal presidente del tribunale.
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.
Anche in questo caso, sull’iscrizione decide un comitato, che emette un provvedimento.
Per maggiori informazoni segui il post "Delegati alle vendite: aggiornate le linee guida SSM sui corsi di formazione".
La risposta n. 468/2023 dell’Agenzia delle Entrate ricorda che sono soggette all’imposta di bollo fin dall'origine tutte le istanze dirette “agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo”. L’imposta ammonta a 16 euro a foglio.
E tali sono, per le Entrate, le domande di iscrizione agli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle vendite giudiziali in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e dirette a ottenere l’adozione di un provvedimento.
Quanto alla soggezione anche alla tassa di concessioni governative, il DPR 26 ottobre 1972, n. 641 dispone che oggetto del tributo sono gli atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni, etc..) che consentono agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà.
Pertanto, la tassa in parola è dovuta nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa sia requisito necessario per l'esercizio dell'attività, arte o professione.
Nella specie, l'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita è condizione che abilita all’esercizio delle previste ''attività professionali'' che non possono essere esercitate altrimenti.
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