Maternità Parto prematuro

Pubblicato il 29 aprile 2016

Il D.Lgs. N. 80/2015 ha apportato notevoli modifiche al Testo unico sulla maternità e paternità in un’ottica di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

L’INPS, con circolare n. 69 del 28 aprile 2016, ha fornito:

ed ha confermato il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave a conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.

Parto prematuro

In forza della modifica di cui al Jobs Act, adesso, in caso di parto fortemente prematuro, verificatosi prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum, tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, così che la durata complessiva sia maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsti.

Sottolinea, tuttavia, la circolare che la riforma in questione non comporta variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta ancora coincidente con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti.

Qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di proroga del congedo di maternità per c.d. lavoro a rischio;

Flusso Uniemens per conguaglio indennità anticipate

Per il conguaglio delle indennità anticipate alla lavoratrice dal datore di lavoro, relativamente al periodo di congedo post partum aggiuntivo, la circolare INPS n. 69/2016 evidenzia che dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L063” avente il significato di “indennità di congedo maternità parto prematuro D.Lgs n.80/2015”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle indennità anticipate dal datore di lavoro relative al periodo ordinario di congedo di maternità.

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