Il D.Lgs. N. 80/2015 ha apportato notevoli modifiche al Testo unico sulla maternità e paternità in un’ottica di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
L’INPS, con circolare n. 69 del 28 aprile 2016, ha fornito:
ed ha confermato il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave a conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
In forza della modifica di cui al Jobs Act, adesso, in caso di parto fortemente prematuro, verificatosi prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum, tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, così che la durata complessiva sia maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsti.
Sottolinea, tuttavia, la circolare che la riforma in questione non comporta variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta ancora coincidente con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti.
Qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di proroga del congedo di maternità per c.d. lavoro a rischio;
Per il conguaglio delle indennità anticipate alla lavoratrice dal datore di lavoro, relativamente al periodo di congedo post partum aggiuntivo, la circolare INPS n. 69/2016 evidenzia che dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L063” avente il significato di “indennità di congedo maternità parto prematuro D.Lgs n.80/2015”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle indennità anticipate dal datore di lavoro relative al periodo ordinario di congedo di maternità.
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