In aggiunta alla cd. “maternità flessibile”, ossia alla possibilità di poter fruire del congedo obbligatorio un mese prima e quattro mesi dopo la data presunta del parto – in deroga quindi a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 (due mesi prima e tre mesi dopo la data presunta del parto) – è possibile godere dell’intera astensione (5 mesi) anche dopo il parto. Tale facoltà, operativa dal 1° gennaio 2019, è subordinata all’obbligo di acquisire dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico competente, un certificato che attesti l’assenza di pregiudizi alla salute della gestante e del nascituro. La documentazione sanitaria, in tal caso, deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.
Le istruzioni operative per fruire della nuova opportunità concessa dall’art. 1, co. 485 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha aggiunto il co. 1.1. all’art. 18 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001), sono state fornite dall’INPS, con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019.
Le lavoratrici gestanti che hanno optato per la cd. “maternità flessibile”, ossia un mese prima e quattro mesi dopo la data presunta del parto, possono comunque scegliere - nel corso dell’ottavo mese stesso - di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto.
Resta fermo l’obbligo di attestare, entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
In caso di malattia prima dell’evento del parto, essendo un processo morboso che comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro", non è possibile fruire dell’intero congedo obbligatorio dopo il parto, anche se il medico specialista abbia fornito parere positivo.
La domanda telematica deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Oltre al canale telematico, accessibile con Pin dispositivo, è possibile fruire dei servizi di Patronato oppure e Contact center.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".