Con riferimento alla contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), l’Inps fornisce chiarimenti circa la valutazione ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
E’ noto che per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Infatti, Il valore del massimale rappresenta un limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici nonchè ai fini del versamento della relativa contribuzione.
Come precisato nella circolare n. 42/2009, “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”: il riferimento è alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti.
Ai fini dell’applicazione della legge 335/1995 alle forme pensionistiche obbligatorie da valutare ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo, legato all’anzianità assicurativa acquisita dall’interessato alla data del 1° gennaio 1996 presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o presso qualsiasi forma sostitutiva o esclusiva della stessa, si è posto l’interrogativo circa la valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Enasarco.
Col tempo a tale Fondazione è stata riconosciuta la facoltà di erogare trattamenti previdenziali integrativi – rispetto a quelli di base dell’Inps - per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.
L’Inps, con messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023, ritiene che proprio per la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco – a cui non si applica la ricongiunzione con quella versata all’AGO e né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – la stessa non rileva ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.
Quindi, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco non costituisce anzianità contributiva, se versata anteriormente alla predetta data; pertanto, va applicato il predetto massimale contributivo.
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