Nel corso dell'incontro tra Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Inail e parti sociali per "valutare le misure prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021" la decisione presa unanimamente è stata quella di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione.
Pertanto, le norme di sicurezza stabilite dal Protocollo del 24 aprile 2020 e aggiornate il 6 aprile 2021 continueranno ad essere la strada per le misure di prevenzione sul lavoro fino al 30 giugno 2022.
Nella news pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro si legge che: “i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica”.
Dal 1° maggio 2022 addio al Green pass, ma non all'obbligo di indossare le mascherine in azienda. Nel settore privato resta infatti ancora operativo l'obbligo di utilizzare dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie in base a quanto disposto dal Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglato il 6 aprile 2021.
Imprese e sindacati si sono riuniti per aggiornare le sue linee guida. Sono prevalse regole di massima prudenza al fine di tenere sempre alto il livello di guardia anche quando, come in questi ultimi mesi, la curva dei contagi è in decrescita.
Del resto, non vanno certo dimenticati gli ultimi (preoccupanti) dati resi noti dall'INAIL nel 26esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale, pubblicato lo scorso 22 aprile e che fungeranno sicuramente da deterrente ad ogni spinta eccessivamente liberalizzatoria.
L'INAIL che, ricordiamo, classifica il contagio da Covid-19 del lavoratore come infortunio sul lavoro, ha registrato un sensibile trend in aumento dei contagi nei luoghi di lavoro, in particolare per alcune categorie professionali. Nel primo trimestre 2022 infatti le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto hanno superato il dato complessivo del 2021, con 48.790 contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati nel primo trimestre 2022 rispetto ai 47.858 casi registrati in tutto il 2021.
In attesa di conoscere gli esiti dell'incontro, cerchiamo di fare ordine tra disposizioni e chiarimenti amministrativi relativamente all'utilizzo delle mascherine sui luoghi di lavoro.
Il Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 prescrive espressamente l'obbligo (tuttora operativo) di utilizzare negli ambienti di lavoro le mascherine chirurgiche o i dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
Al punto 6, rubricato “Dispositivi di protezione individuale”, il documento dispone infatti che sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto Cura Italia.
L’uso delle mascherine chirurgiche (o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore), aggiunge il Protocollo, è obbligatorio ”in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto” fatto salvo “nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento”.
Si ricorda che per “Dispositivi di protezione individuale” si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
E' importante poi sottolineare che il disegno di legge di conversione del decreto 24 marzo 2022, n. 24, cd. decreto Covid e cessazione dello stato di emergenza, sul quale è stata posta la questione di fiducia in votazione oggi, 4 maggio 2022, contiene alcune novità sul tema delle mascherine nei luoghi di lavoro.
L'articolo 5, comma 1, capoverso 10-quater, comma 2 (modificato in sede di conversione), pur lasciando scadere al 30 aprile 2022 l'obbligo generalizzato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli espressamente indicati nel comma 1 (e quindi anche negli ambienti di lavoro), introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, quali:
- strutture di ospitalità e lungodegenza;
- residenze sanitarie assistite (RSA);
- hospice (quali luoghi di accoglienza e ricovero per malati verso la fase terminale della vita);
- strutture riabilitative;
- strutture residenziali per anziani, anche in condizioni di non autosufficienza;
- strutture residenziali dell’area dell’assistenza socio-sanitaria, di cui all'articolo 44 del decreto sui livelli essenziali di assistenza (LEA) - DPCM 12 gennaio 2017 - relativo alla “Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie”.
Fino alla stessa data, per tali lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il disegno di legge di conversione del decreto Covid non prevede, pertant,o proroghe per l’obbligo di mascherina (anche chirurgica) per i lavoratori di tutti gli altri settori ivi compresi I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali pertanto le mascherine chirurgiche non sono più considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) dal 1° maggio 2022.
L’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 ha tuttavia raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Un altro aspetto da considerare è sicuramente quello delle sanzioni.
L’articolo 11 del disegno di legge di conversione del decreto Covid modifica l’articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021 che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.
In particolare, Il novellato articolo integra l’elenco degli obblighi la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, prevista dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 2020, includendo, in particolare, anche l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Da ultimo, va ricordato che per gli uffici pubblici il Ministro Brunetta ha firmato la circolare n. 1 del 2022.
La circolare, pur ricordando che non sussiste alcun obbligo specifico all'utilizzo delle mascherine da parte del personale, fornisce indicazioni di carattere generale per l'applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici distinguendo tra ipotesi di utilizzo raccomandato e ipotesi di utilizzo non necessario.
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