Con parere prot. 161868 dell'11 settembre 2015, il ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti sul termine di deposito della domanda di mantenimento dei requisiti per le società start-up innovative e l'approvazione del relativo bilancio.
La normativa – art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 – lega funzionalmente le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa circa il mantenimento dei requisiti e le risultanze di bilancio. Infatti dispone: “Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese”.
Si solleva però un problema con il secondo capoverso dell’art. 2364, secondo comma del codice civile, che ammette l'approvazione del bilancio, invece che entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro 180 giorni.
Pertanto nei casi di approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, non si creano sfasature tra la tempistica per l'approvazione del bilancio e quella per il deposito dell'attestazione del mantenimento dei requisiti: invece, nel caso di approvazione del bilancio nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio si vengono a sovrapporre i due termini di approvazione del bilancio e deposito della certificazione del mantenimento dei requisiti.
Il Mise, in proposito, non ritiene accettabile il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti di start-up innovativa senza la regolare approvazione del bilancio della società.
Pertanto, è inammissibile il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti start-up, in assenza di un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea
Tuttavia, per ragioni di proporzionalità, deve ammettersi che il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti possa essere effettuato entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che venga approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, sia che venga approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
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