Decreto fiscale collegato: fatturazione elettronica senza sanzioni per sei mesi
Pubblicato il 12 ottobre 2018
Nessun rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, ma:
- nessuna sanzione sarà comminata a fronte delle emissioni tardive nel primo semestre 2019, se l'adempimento è effettuato entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo;
- le sanzioni saranno ridotte al 20% se l'imposta della fattura tardiva entrerà nella liquidazione periodica del mese o trimestre successivo;
- sarà disapplicata o applicata in misura ridotta, la sanzione per il cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta o non abbia proceduto alla regolarizzazione in assenza di fattura elettronica, con obbligo di rimediare.
Sono queste alcune delle previsioni contenute nella bozza di decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019.
Emissione con più tempo. Detrazioni al 16 del mese
Il testo del decreto, in bozza, cerca di rendere meno stressante l'appuntamento del 1° gennaio 2019:
- concede 10 giorni di tempo per l’emissione della fattura, elettronica o cartacea, dall’effettuazione dell’operazione, dando evidenza, in fattura, dell'emissione in data diversa;
- consente a cessionari e committenti di esercitare, entro il 16 di ogni mese, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente;
- fissa al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il termine entro cui annotare le fatture emesse;
- cessa l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive per il registro Iva acquisti.
Corrispettivi: stop obblighi di registrazione sul registro
Il decreto fiscale interviene anche sui corrispettivi.
L'obbligo di registrazione sul registro dei corrispettivi sarà sostituito con l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’agenzia delle Entrate:
- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio.
Interrogazioni a risposta immediata
Intanto, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata presso la VI commissione permanente Finanze della Camera dei Deputati, sono arrivati chiarimenti sull'impossibilità di differire l'entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, principalmente perché sarebbe significativo l'impatto sul gettito, per le minori entrate derivanti dalla lotta all’evasione Iva, ma anche per le ragioni esposte:
- l’autorizzazione in deroga a introdurre l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, concessa all’Italia dalla Ue per il periodo 2019-2021, potrà essere rinnovata solo dopo aver dimostrato alla Commissione l’efficacia della nuova misura, da fornire sulla base dei dati raccolti nel periodo 2019-2021;
- l’eventuale avvio dell’obbligo con cadenze temporalmente diversificate a seconda della tipologia dei contribuenti sarebbe in contrasto con le caratteristiche proprie del sistema della fatturazione elettronica, che integra un processo “simmetrico” destinato a vincolare non solo il soggetto emittente, ma anche quello ricevente (se l’obbligo fosse limitato a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi e per i loro intermediari nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, dei relativi processi amministrativi e contabili);
- l’entrata in vigore scaglionata è suscettibile di introdurre elementi di notevole complessità anche per l’Agenzia delle entrate, che si troverebbe a dover gestire la coesistenza di due adempimenti (fatturazione elettronica e spesometro) tra loro distinti per categorie di operatori Iva, disciplina e termini.