Il Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, prende la via del Parlamento.
Il CdM aveva già dato il via libera salvo intese il 18 ottobre, nel frattempo il testo della bozza divulgato dal Mef è stato affinato.
La bozza del 13 novembre 2020 della Legge di Bilancio 2021 - prima dell’ultima convocazione del CdM - svela il Fondo per la fedeltà fiscale, che si sosterrà con le risorse che verranno dal miglioramento dell’adempimento spontaneo.
Tra i tax credit prorogati, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro guadagna sei mesi, potrà essere utilizzato fino alla fine di giugno 2021, e ammette la cessione.
È prorogato fino al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo al Sud, dunque per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:
Il testo in bozza della Legge di Bilancio 2021 reca novità anche in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Addio all’esterometro dal 1° gennaio 2022: l’invio dei dati relativi alle operazioni con l’estero dovrà essere effettuato con SdI.
Quanto ai tempi, si stabilisce che:
In luogo del rinvio generico all’art. 6 del DLgs. 471/97, viene introdotta una sanzione ad hoc, attraverso il nuovo comma 2-bis del medesimo articolo.
È prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.
La sanzione dovrebbe applicarsi una sola volta se, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo implichi anche l’infedele memorizzazione.
La sanzione sarà più soft e in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.
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