Corrono i tempi per la messa a punto della Manovra di bilancio 2023, la prima del nuovo Governo Meloni.
Dopo il via libera del Cdm di lunedì 21 novembre, il 23 è già approdata sul tavolo della presidenza del Consiglio dei ministri la prima bozza con i 136 articoli che delineano l’impianto della Legge finanziaria per il prossimo anno, che l’Esecutivo dovrà approvare entro il 31 dicembre.
Tra le “Misure fiscali” disciplinate al Titolo III, da segnalare il Capo III con le “Misure di sostegno in favore del contribuente”, che spaziano dalla definizione delle liti pendenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie, fino alla pace fiscale con lo stralcio delle mini-cartelle.
Nella bozza della Manovra 2023 si trova la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relativamente ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, di cui all'art. 36-bis, Dpr 600/73, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all'1/1/2023, con pagamento rateizzato del dovuto e applicazione delle sanzioni ridotte al 3%.
Le somme già versate restano acquisite e, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto, la definizione agevolata decade e non produrrà alcun effetto.
NOTA BENE: La mini–sanzione del 3% sugli avvisi bonari, è applicabile anche sulle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Inoltre, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, chieste con le comunicazioni di irregolarità, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.
Per quanto riguarda le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
NOTA BENE: Il versamento della somma una tantum suddetta è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data del prossimo 1° gennaio (data di entrata in vigore della Manovra 2023) e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, ma fino al 31/3/2023, sono definibili con acquiescenza, entro il termine indicato ma con la riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Tale possibilità è stata prevista anche per gli atti di recupero non impugnati o impugnabili alla data di entrata in vigore della Manovra e notificati entro il 31/3/2023.
Le suddette somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (e non l'agente della riscossione), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge, potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con esclusione di interessi e sanzioni.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
In caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della prossima legge di Bilancio, le controversie possono essere definite con il pagamento:
Se, invece, vi è accoglimento parziale del ricorso o comunque una soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo si definiscono con il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia o del 40% negli altri casi.
Infine, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
La Legge di bilancio 2023 prevede anche una tregua fiscale per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del Covid-19 e dell’impennata dei costi energetici.
Non si tratta di un condono ha precisato la Premier Meloni in conferenza stampa, ma ci saranno degli aiuti alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle cartelle esattoriali.
E’ previsto, infatti, lo stralcio delle cartelle esattoriali di importi inferiori a 1.000 euro e notificate da almeno 7 anni (entro il 2015), mentre per i debiti di importo superiore a mille euro è prevista un’imposta unica al 3% e la possibilità di rateizzare la somma dovuta.
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