Non è vietato punire l'omesso versamento dell'Iva con una duplice sanzione, amministrativa e penale, se queste sono irrogate a due distinti soggetti, come accade nel caso in cui la sanzione tributaria colpisce la società debitrice dell'imposta e quella penale, invece, la persona fisica del rappresentante legale.
In questa circostanza, infatti, manca la condizione per l'applicazione del “ne bis in idem”: principio che impedisce di colpire due volte la stessa condotta e, così, irrogare più sanzioni per la medesima violazione alla stessa persona.
Ad affermarlo è la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 5 aprile 2017, a conclusione delle cause riunite C-217/15 e C-350/15, che riguardavano due procedimenti penali promossi dall'autorità giudiziaria italiana circa il reato di omesso versamento dell'Iva a carico di due rappresentanti legali di altrettante società.
Alla Corte europea, infatti, era stata posta la questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto comunitario del doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale), per una contestazione di mancato versamento dell’Iva.
La Corte evidenzia che l’applicazione del principio del ne bis in idem presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali.
Ciò in quanto, in base alla formulazione dell'articolo 50 della Carta fondamentale dei diritti della UE - nel quale rientrano anche le sanzioni ed i procedimenti penali aventi ad oggetto reati in materia di Iva, diretti ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le evasioni – è vietato perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per uno stesso reato.
Viceversa, la giurisprudenza ha più volte confermato che tale principio non può considerarsi violato se non è la stessa persona a ricevere la doppia sanzione per lo stesso illecito.
Nel caso di specie, la Corte di giustizia Ue ha evidenziato come nei due procedimenti analizzati di omesso versamento Iva, le sanzioni tributarie erano state inflitte a due società dotate di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali erano a carico delle persone fisiche, che rivestivano la carica di legali rappresentanti delle società.
Per tali ragioni, conclude la sentenza del 5 aprile 2017, sembra mancare la condizione per l'applicazione del "ne bis in idem", circostanza che dovrà essere verificata dal giudice nazionale.
Ne deriva che l’articolo 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che “non osta ad una normativa nazionale che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'Iva dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica”.
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