La mancata informativa del titolare di una Srl circa l’esistenza di contenziosi pendenti con banche non osta all’ammissibilità della domanda di omologa del concordato preventivo.
In questo senso la sentenza n. 26646 del 22 ottobre 2018 della Corte di cassazione, che ha ribaltato le pronunce dei giudici di merito.
Per tali magistrati le omissioni informative - circa l’esistenza delle cause con la banca, per usura e poste non dovute – incidono sulla relazione di attestazione, rendendola inattendibile.
La Cassazione, al contrario, pur osservando che le omissioni informative riguardanti il contenzioso con le banche producono effetti sulla attendibilità e veridicità dei dati, ritiene che le liti in essere non sottraggono risorse ai creditori. Infatti, i difensori della società hanno rinunciato ai compensi ed inoltre, il potenziale rischio di soccombenza, definito “non certo irrealistico”, sarebbe stato neutralizzato dai soci, che si sarebbero impegnati ad addossarsi il debito. Veniva così vanificato il rischio di sopravvenienza negativa.
Non sussiste nemmeno, sempre a detta della cassazione, un atto di frode (art. 173, commi 1, 2 e 3, R.D. 267/1942) del titolare per aver omesso di specificare le liti in essere con la banca. Infatti, gli atti di frode devono consistere in condotte dirette ad occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza ingannevole, potendo pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.
Nella fattispecie studiata, invece, non si ravvisa un comportamento ingannevole: i creditori, nel momento in cui hanno espresso il voto, erano a conoscenza della pendenza dei procedimenti giudiziari.
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