Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non insistere nell'istanza di punizione.
E’ quanto in sintesi stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali.
Nel caso trattato, in particolare, nel corso di un procedimento dinnanzi al Giudice di Pace relativo a reati perseguibili a querela, sia la persona offesa sia l’imputato non erano comparsi in udienza, pur essendo stati avvertiti che la loro mancata comparizione sarebbe stata vista, rispettivamente, come volontà di remissione della querela e di accettazione della stessa.
Correttamente, dunque – concludono le Sezioni Unite con sentenza n. 31668 del 21 luglio 2016 – si è pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per remissione di querela.
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