La sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 28186 del 26 novembre 2008, ha confermato una decisione della Ctr Lazio e statuito come non sia assoggettabile ad Iva, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma del dpr n. 633/72, l'attività di un amministratore di condominio che operi senza l'impiego di mezzi organizzati. Si tratta, in tale ipotesi, di una prestazione di servizi inerente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
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