Maltrattamenti al convivente. Tutela ampia con dichiarazione

Pubblicato il 18 dicembre 2018

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di cui all’articolo 572 del Codice penale, ha una sicura valenza probatoria la dichiarazione resa dalla coppia di partner davanti all’Ufficiale del Comune, ai sensi della Legge n. 76/2016 (sulla regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze).

Anche se, infatti, detta dichiarazione consiste in una semplice variazione anagrafica, priva di qualunque formalità, la stessa costituisce il presupposto per l’accertamento della stabile convivenza, come espressamente disposto dal comma 37 dell’unico articolo di cui si compone la citata novella.

E’ quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 56673 del 17 dicembre 2018, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un uomo, condannato, in sede di merito, per maltrattamenti ai danni della propria convivente.

Il ricorrente, tra gli altri motivi, lamentava che il reato contestatogli non fosse configurabile, in ragione del fatto che la relazione che lo aveva legato alla vittima era privo del carattere di progettualità, solidarietà ed assistenza che caratterizza la convivenza more uxorio.

La fattispecie in esame – aveva evidenziato – presupponeva, invece, che la condotta illecita si fosse consumata all’interno di una comunità consolidata, assente nel caso di specie, posto che i due convivevano da appena un mese.

Registrazione anagrafica si traduce in presunzione

Doglianze ritenute inconsistenti dalla Terza sezione penale, secondo la quale, a fronte della risultanza documentale della registrazione anagrafica era irrilevante ogni ulteriore indagine sulla natura dei rapporti che legavano i dichiaranti.

Difatti, la funzione probatoria accordata dal legislatore alla dichiarazione, si traduce in una presunzione che inverte i poli dell’onere probatorio, spettando all’imputato che contesti la sussistenza del legame di fatto fornire la prova contraria.

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