Malattia Esenzione obbligo di reperibilità

Pubblicato il 08 giugno 2016

Il c.d. Decreto Semplificazione (D.Lgs. n. 151/2015) ha previsto una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità durante la malattia per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati e il D.I. 11 gennaio 2016 ha individuato le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni.

Stante quanto sopra, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

L’INPS, con circolare n. 95 del 7 giugno 2016, ha chiarito, innanzitutto, che dal campo di applicazione della norma sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ed ha, nel contempo, sottolineato che, pur venendo meno, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Istituto di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.

Istruzione per i datori di lavoro

La circolare n. 95/2016 ricorda, inoltre, ai datori di lavoro che, in caso di attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”, non potrà essere utilizzato il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare.

Tuttavia, potranno essere segnalati alla Struttura INPS territorialmente competente, mediante PEC istituzionale, possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica.

Sarà cura della sede valutare l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro.

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