L’art. 1 del D.L. n. 101 (cd. “Decreto tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019, ha esteso la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera agli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. La modifica, in particolare, è intervenuta sul testo del D.Lgs. n. 81/2015 (cd. “codice dei contratti”) inserendo l’art. 2-bis, il quale prevede che:
Le novità normative, nonché le prime istruzioni operative, sono state fornite dall’INPS, con la circolare n. 141 del 19 novembre 2019.
Le disposizioni normative, come stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 101/2019, sono entrate in vigore dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.
Per accedere alle tutele in argomento, bisogna soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
In caso di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatesi dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
Mentre per gli eventi di malattia, iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
Infine, per i periodi di malattia derivanti da trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, si applicano le stesse indennità previste per la degenza ospedaliera.
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