Malattia e degenza ospedaliera, tutela ampliata agli iscritti alla GS INPS

Pubblicato il 20 novembre 2019

L’art. 1 del D.L. n. 101 (cd. “Decreto tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019, ha esteso la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera agli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. La modifica, in particolare, è intervenuta sul testo del D.Lgs. n. 81/2015 (cd. “codice dei contratti”) inserendo l’art. 2-bis, il quale prevede che:

Le novità normative, nonché le prime istruzioni operative, sono state fornite dall’INPS, con la circolare n. 141 del 19 novembre 2019.

Malattia e degenza ospedaliera per autonomi INPS, entrata in vigore

Le disposizioni normative, come stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 101/2019, sono entrate in vigore dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Malattia e degenza ospedaliera per autonomi INPS, i requisiti

Per accedere alle tutele in argomento, bisogna soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

Malattia e degenza ospedaliera per autonomi INPS, importi delle prestazioni

In caso di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatesi dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

Mentre per gli eventi di malattia, iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

Infine, per i periodi di malattia derivanti da trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, si applicano le stesse indennità previste per la degenza ospedaliera.

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