Magistratura onoraria in servizio: sì del Governo alla nuova disciplina

Pubblicato il 05 giugno 2024

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 giugno 2024, ha approvato, in esame definitivo, il disegno di legge recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

Il provvedimento - che passa ora all'esame del Parlamento - introduce norme applicabili solo con riguardo ai giudici onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 116/2017 (di riforma organica della magistratura onoraria).

A tali giudici, si rammenta, si applicano, a domanda, le procedure valutative ai fini della conferma, volte alla stabilizzazione della magistratura onoraria in servizio, con possibilità, per i confermati, di optare o meno per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

Magistratura onoraria: le misure del disegno di legge

Lo schema del disegno di legge - che presenta alcuni ritocchi rispetto alla versione approvata in esame preliminare il 31 gennaio 2024 - contiene norme riguardanti l’inquadramento giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, le condizioni e le ore di lavoro, il regime professionale, la disciplina previdenziale e assistenziale.

Ma veniamo alle principali misure del testo, teso a risolvere i profili di criticità emersi nell'ambito della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia.

Orario di lavoro, disciplina

E' disciplinato, in primo luogo, l'impegno complessivo dei magistrati onorari confermati.

Si dispone che la durata dell’orario di lavoro:

Le ore devono essere svolte secondo il programma lavorativo definito dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura (CSM).

Incompatibilità

Tra le altre misure, il provvedimento introduce alcune cause di incompatibilità.

I magistrati onorari confermati non possono operare in uffici giudiziari dello stesso circondario dove il coniuge, conviventi, parenti fino al secondo grado o affini fino al primo grado esercitano la professione forense.

Compenso

Nel disegno di legge è altresì disciplinato il compenso e spettante ai magistrati onorari confermati.

In particolare:

Il compenso viene adeguato al costo della vita.

Ai magistrati onorari, inoltre, è riconosciuta la spettanza dei buoni pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, se viene superata la soglia delle sei ore di presenza presso l’ufficio giudiziario.

Regime contributivo e previdenziale

A seguire le disposizioni relative al regime contributivo.

In particolare, i magistrati onorari confermati che esercitano in via esclusiva sono:

I magistrati onorari confermati che non esercitano in via esclusiva, invece, sono:

Inoltre, i magistrati onorari in regime di non esclusiva che hanno titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l’iscrizione alla Cassa medesima, in relazione ai compensi percepiti per l’esercizio della professione forense.

Rimessione in termini e disciplina della conferma

E' stabilita, infine, una procedura di rimessione nei termini per la richiesta di conferma nella magistratura onoraria, a favore dei magistrati onorari che non l’avevano presentata.

Tale procedura è applicabile quando, all’esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse disponibili.

Nelle predette ipotesi, il CSM, con propria delibera, bandisce una nuova procedura valutativa per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera, quindi, i magistrati onorari non confermati potranno presentare domanda, sino al compimento del settantesimo anno di età.

Riguardo l’opzione per l’esclusività, si prevede che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.

In via transitoria, tale domanda può essere esercitata nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

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