La sentenza emessa da un giudice sospeso dalle sue funzioni in sede disciplinare, a seguito di decisione del Csm, non è inesistente, ma affetta da nullità per carenza della potestas iudicandi.
Tale nullità, attenendo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, è sottoposta al principio generale di conversione delle nullità in mezzi di impugnazione ex art. 161 c.p.c. e non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 27362 depositata il 28 dicembre 2016.
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