Magistrati onorari, stesso trattamento economico dei giudici togati

Pubblicato il 17 dicembre 2020

Nei giorni scorsi sono stati depositati due dispositivi di altrettante sentenze con cui viene riconosciuto il diritto dei giudici onorari ad una parità di trattamento con i magistrati togati.

Tribunale di Vicenza: parità di trattamento economico e risarcimento del danno

Ieri, 16 dicembre 2020, è stato il Tribunale del Lavoro di Vicenza (sentenza n. 343/2020) a riconoscere alla ricorrente, un magistrato onorario, il diritto a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto per il ruolo di giudice ordinario con funzioni giurisdizionali.

Il tutto, con condanna del ministero della Giustizia:

Tribunale di Napoli: Giudice di pace “lavoratore” Ue

L’altra rilevante decisione è stata pronunciata il 26 novembre dal Tribunale del lavoro di Napoli: è stato riconosciuto, in questa sede, che i ricorrenti Giudici di pace rientrassero nella nozione di “lavoratore” ai sensi della normativa dell’Unione europea.

Conseguentemente, è stato ammesso il loro diritto ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze ministeriali, con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Il giudice partenopeo ha infine dichiarato abusiva la reiterazione del termine apposto dal ministero della Giustizia ai singoli incarichi e, per l’effetto, ha condannato quest’ultimo al risarcimento del danno in favore dei deducenti nella misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto loro spettante.

Le importanti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia

Si rammenta come la stessa Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 267/2020, abbia sottolineato come giudice onorario e magistrato togato svolgano un’identica funzione del giudicare, funzione, la cui primaria importanza costituzionale impone che anche al primo debba essere garantita un’attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici di pur infondate azioni di responsabilità.

Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione sulle spese di patrocinio legale nella parte in cui non si prevedeva che il ministero della Giustizia rimborsasse tali spese anche al giudice di pace nei giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi per fatti di servizio e conclusisi con provvedimento di esclusione della responsabilità.

Infine, non si può non richiamare la decisione di luglio della Corte di giustizia Ue (causa C‑658/18) con cui è stato riconosciuto che Il giudice di pace italiano può essere considerato un lavoratore a tempo determinato ai sensi della normativa Ue ed avere diritto a ferie retribuite di 30 giorni, salvo giustificate differenze di trattamento con i togati. Al giudice nazionale la verifica.

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