Raddoppiate le maggiorazioni delle sanzioni per violazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale (dal 10% al 20%) - introdotte dall’art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - se nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, introducendo così un’ipotesi di “recidiva”.
L’aumento delle sanzioni per i datori di lavoro recidivi è da rinvenire nell’esigenza di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori, con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso, dell’interposizione, del distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con la Nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, l’INL ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla portata applicativa del raddoppio della maggiorazioni in caso di violazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
La nota integra la recente circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 dello stesso Ispettorato, con cui sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori delle violazioni introdotte con l’art. 1, comma 445, della L. n. 145 del 2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).
Nel rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il governo ha inasprito alcune sanzioni per i datori di lavoro non in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, con decorrenza 1° gennaio 2019, aumentano del 20% gli importi sanzionatori dovuti per violazioni in materia di lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito con modificazioni, dalla legge 73/2002).
Pertanto, per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente:
L’aumento del 20% investe anche tutte le violazioni in materia di somministrazione di manodopera, ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 276/2003. Si tratta, in particolare, dell’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione che viene ora punito, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, con un importo di 60 euro (anziché 50 euro).
Con riferimento alle violazioni in materia di distacco transnazionale (art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016), l’aumento delle sanzioni (sempre del 20%) riguarda:
Sanzioni incrementante – sempre del 20% – anche per i datori di lavoro che non rispettano la durata massima dell’orario di lavoro, fissata in 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni. In tal caso, la nuova sanzione va da 240 euro a 1.800 euro (prima andava da 200 euro a 1.500 euro). Importi maggiori sono previsti laddove la violazione sia riferita a più di 5 lavoratori ovvero si sia verificata in almeno 3 periodi di riferimento (v. tabella).
Analoga maggiorazione è prevista per l’inosservanza delle disposizioni sui riposi settimanali (da 240 euro a 1.800 euro), riposi giornalieri (da 120 euro a 360 euro) e ferie annuali (da 120 euro a 720 euro). Anche in tali casi si applica un sistema sanzionatorio “a scaglioni”, in relazione alla gravità degli illeciti.
Nessuna eccezione per le condotte che violano la tutela del lavoratore in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo, sono state aumentate – senza alcuna distinzione – del 10% tutte le sanzioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. Ad esempio, in casso di Dvr assente o mancata nomina del Rspp la sanzione è aumentata, e si attesta ora tra un minimo di 5.500 euro e un massimo di 16.500 euro.
Tutte le maggiorazioni appena illustrate, raddoppiano se – nei tre anni precedenti – il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. La disposizione, quindi, sanziona la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio. Ai fini della verifica sulla sussistenza della “recidiva”, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Il raddoppio non si applica per illeciti amministrativi contestati, con conseguente pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981. Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004.
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