L’uso prolungato di beni culturali è acquisto intraUe

Pubblicato il 20 giugno 2008

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 252 del 19 giugno, per la prima volta riconosce che per definire il concetto di “temporaneo utilizzo” – ai fini dell’articolo 38, comma 5, del Dl n. 331/1993 – va fatto riferimento a una durata di 24 mesi, simile a quella prevista per definire la durata dell’ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi doganali. Inoltre, si specifica che la norma va estesa a tutti i casi analoghi e soprattutto alle locazioni, anche quelle di natura finanziaria, in cui la durata del contratto è superiore ai due anni. Il tutto muove dal caso sollevato dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi, che intendeva introdurre in Italia un simulatore di volo di sua proprietà, con il duplice scopo di concederlo in locazione a una società residente in Italia e anche usarlo per l’addestramento del proprio personale. Alla scadenza del rapporto di locazione, di durata quadriennale, il bene sarebbe stato restituito al Ministero e riportato in Olanda. Secondo l’ente pubblico l’operazione non avrebbe dato luogo né ad un acquisto intracomunitario né a una successiva cessione comunitaria, mentre la locazione a terzi confermerebbe l’utilizzo del bene come strumentale per l’esecuzione di prestazioni di servizi. L’Amministrazione finanziaria, nel fornire indicazioni sull’esatto comportamento da tenere nel nostro Paese ai fini fiscali, precisa quanto segue:

- il bene introdotto in Italia da un operatore comunitario per più di due anni deve assolvere l’Iva secondo le regole degli acquisti intracomunitari,

- il soggetto comunitario che introduce il bene in Italia, anche se è un soggetto pubblico (Ministero), dovrà identificarsi direttamente nel nostro Paese oppure nominare un rappresentante fiscale;

- la messa a disposizione del bene nei confronti di un’impresa italiana costituisce una prestazione di servizi rilevante territorialmente in Italia e il committente, in quanto soggetto passivo Iva, diviene egli stesso debitore dell’imposta (è tenuto cioè ad autofatturare per i canoni pagati).

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