Lombardia. Validi anche gli Ace redatti dopo la conversione in legge del Dl 63/2013
Pubblicato il 13 agosto 2013
Con la conversione in Legge n.
90/2013 del Dl
63/2013 in materia di prestazione energetica nell'edilizia è scattato l’allarme in molte regioni italiane circa la validità di tutti quei contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, a titolo oneroso e gratuito, che non riportano in allegato il nuovo Ape (Attestato di prestazione energetica), introdotto dal decreto in sostituzione del vecchio Ace (Attestato di certificazione energetica).
È, comunque, da tener bene a mente che il decreto n. 63/2013 ha subordinato la condizione di nullità dei suddetti contratti alla precisa specificazione, secondo cui, in attesa dell’emanazione dei regolamenti attuativi del nuovo provvedimento, l’Attestato di prestazione energetica deve essere redatto tenendo conto delle prescrizioni tecniche precedenti alle novità normative.
In particolare, per le regioni e le province autonome, con una propria legislazione in materia di Ace, nulla doveva cambiare fino all’entrata in vigore del decreto 63/2013.
La legge di conversione ha, però, fatto sorge alcuni dubbi, supponendo una differenziazione tra le regioni che avevano recepito la direttiva
2010/31 (es. Emilia Romagna) e quelle che, invece, non avevano adottato tale direttiva europea, essendosi limitate ad accogliere la precedente direttiva 2002/91/CE.
Per sciogliere ogni dubbio al riguardo, la Regione Lombardia è intervenuta pubblicando, in data 12 agosto 2013, sul proprio sito web il comunicato n.
100 dell’8 agosto 2013, con il quale si dichiara che i vecchi attestati Ace sono da considerare validi, qualunque sia la loro data, e pertanto sono idonei ad essere utilizzati per attestare la validità di tutti quei contratti ai quali sono allegati, secondo le prescrizioni della legge nazionale.
La regione Lombardia, in tal modo, legittima l’applicazione della propria disciplina riguardante l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici.