Sulle locazioni il Fisco è molto rigido e anche se il contratto è nullo si dovrà applicare ugualmente il meccanismo tributario, aggravato dalla presunzione che scatta per gli affitti non registrati. Secondo 2005 (comma 346, articolo unico), la nullità del contratto di locazione ricorre ogni qual volta il contratto, comunque stipulato, non è registrato. Tuttavia tale nullità, sotto il profilo fiscale, non incide sulla pretesa erariale di riscossione dell’imposta di registro. Così come disposto dall'art. 38 del DPR 131/86, il contribuente non può addurre la nullità del contratto come causa esonerante dalla registrazione e dal pagamento della relativa imposta.
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