Riguardo alla cessazione degli effetti del contratto di locazione, l’erede non convivente del conduttore di un immobile adibito ad abitazione, non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto, questi è detentore precario della res locata al de cuius, sì che nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale.
E’ il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, respingendo il ricorso di due soggetti abitanti un immobile inserito in un edificio condominiale, avverso la decisione con cui i giudici d’appello avevano accertato la cessazione del contratto di locazione dell’immobile medesimo (per decesso del conduttore originario), dunque l’occupazione senza titolo degli odierni ricorrenti e la loro condanna al risarcimento dei danni in favore del condominio.
Al riguardo, enunciano gli Ermellini, nessuna prova di eventuali presupposti legittimanti la successione di possibili eredi – o di altri soggetti – nella posizione contrattuale del conduttore (negli specifici casi in cui la successione è prevista per legge) risulta essere stata fornita dai ricorrenti, in capo ai quali detto onere probatorio incombeva.
Né, sotto altro profilo, sussistono prove circa l’esistenza di eventuali cause di giustificazione del comportamento dannoso. Sicché la Corte Suprema, con ordinanza n. 26670 del 10 novembre 2017, ha confermato la responsabilità extracontrattuale degli attuali abitanti per i danni sofferti dal condominio proprietario, in ragione dell’occupazione senza titolo dell’unità immobiliare.
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