Nell’ipotesi di cessione di contratto di locazione commerciale senza il consenso del locatore, tra il cedente e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell’immobile, esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria.
Il locatore, quindi, dopo che si sia consumato l’inadempimento del nuovo conduttore, può rivolgersi al cedente, con l’esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto.
Non assume rilievo, in tale contesto, la circostanza che si tratti di un contratto già tacitamente rinnovato alla prima scadenza e che, dopo altri sei anni, venga ulteriormente rinnovato.
La rinnovazione, difatti, non determina la nascita di un nuovo contratto ma costituisce la prosecuzione del precedente, che rimane identico nel suo contenuto.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 23111 del 12 novembre 2015.
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