Lo sconto delle stesse fatture presso diverse banche costituisce bancarotta impropria

Pubblicato il 06 novembre 2017

La Corte di cassazione, con sentenza n. 50081/2017 ha sottolineato come per l’esistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è richiesta la presenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, in quanto è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.

Pertanto non è possibile tenere in considerazione il richiamo, effettuato dalla difesa, alla sentenza Corvetta (n. 47502 del 2012) dove era stato affermato che nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato e deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. Tale principio è stato costantemente smentito da successive sentenze.

La sentenza n. 50081/2017, poi, ribadisce che ricade nella bancarotta fraudolenta per distrazione la sottrazione di beni consegnati alla società fallita a titolo di contratti di locazione finanziaria. Infatti tali beni, anche se di proprietà altrui, costituiscono parte del patrimonio sociale, visto che la società ne era l'utilizzatrice e doveva rispondere della loro corretta custodia. La loro distrazione ha causato la perdita di macchinari di rilevante valore che ha comportato l’esposizione della società all'azione di recupero dei finanziatori.

Infine costituisce bancarotta impropria la presentazione per lo sconto presso diversi istituti bancari delle medesime fatture: tale comportamento rientra in quelle operazioni dolose che, inevitabilmente aumentando il passivo, conducono all'aggravamento dell'insolvenza e, quindi, al fallimento. Si nega che tale azione configuri la diversa ipotesi del ricorso abusivo al credito poiché tale fattispecie si concreta nel caso in cui si ottengano finanziamenti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza, in assenza, quindi, degli ulteriori elementi che caratterizzano, invece, la bancarotta impropria ossia il cagionamento del fallimento e l'avere posto in essere operazioni dolose, diverse da quelle che comportano la mera dissimulazione dell'insolvenza (nello specifico, la duplicazione delle ragioni di credito per ottenere plurimi finanziamenti).

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