Legittima la designazione ministeriale di Paese sicuro nel rigoroso rispetto del requisito dell'assenza di persecuzioni. Giudice della convalida chiamato a garantire che la situazione specifica del richiedente sia valutata alla luce di criteri che rispettino i principi fondamentali di libertà personale e la reale sicurezza del paese designato.
Con ordinanza interlocutoria n. 34898 del 30 dicembre 2024, la Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione ha approfondito la disciplina relativa alla designazione di un paese di origine sicuro, come prevista nell'ambito normativo precedente al Decreto legge n. 158 del 2024 e alla Legge n. 187 del 2024.
L'occasione è stata un ricorso contro il provvedimento di non convalida del trattenimento di un cittadino egiziano, adottato dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Ebbene, per la Cassazione la designazione di un paese come sicuro può essere stabilita tramite decreto ministeriale, prevedendo eccezioni personali. Tuttavia, tali eccezioni non sono applicabili in situazioni in cui siano presenti persecuzioni di carattere esteso, endemico e sistematico, che annullerebbero di fatto la qualifica di sicurezza richiesta per tale designazione.
In particolare, il requisito dell’assenza di persecuzioni generali e costanti, stabilito dall’allegato I della direttiva 2013/32, deve essere rigorosamente rispettato per non compromettere i valori fondamentali della dignità umana e dello Stato di diritto, incluso il rispetto delle minoranze.
In tale contesto, il giudice della convalida, pur rispettando il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e degli altri organi coinvolti nella designazione dei paesi sicuri, deve verificare che tale designazione non sia irragionevole o arbitraria.
L'organo giudicante è chiamato a garantire che la situazione specifica del richiedente sia valutata alla luce di criteri che rispettino i principi fondamentali di libertà personale e la reale sicurezza del paese designato. Questa valutazione deve essere condotta nel rispetto della rapidità procedurale richiesta per i procedimenti sulla libertà personale.
La Corte di Cassazione, ad ogni modo, riconoscendo l’importanza di un’interpretazione uniforme delle norme a livello europeo, ha deciso di attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, previsto per il 25 febbraio 2025, sui ricorsi pregiudiziali rilevanti avanzati da giudici italiani e tedeschi.
La Corte ha quindi rinviato a nuovo ruolo la decisione del ricorso, dichiarando di voler elaborare un principio di diritto che tenga conto delle indicazioni sovranazionali, di modo da rafforzare il proprio ruolo nomofilattico.
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