L’Irdcec confuta l’obbligo degli Intrastat per alcune operazioni
Pubblicato il 04 febbraio 2011
Secondo il documento n.
10/2011 dell’Irdcec - Istituto ricerca dottori commercialisti ed esperti contabili - l’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, cioè dei modelli Intrastat, per le prestazioni ricevute e per ciascuna prestazione anche con soggetto destinatario unico, non è legittimo. Il documento dal titolo “Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat)”, evidenzia i disallineamenti della disciplina interna con la normativa Conunitaria.
E le ragion di Stato sono confutate dall’Irdcec in considerazione di tre punti:
- la ratio dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/Ce va individuata unicamente nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e di quelle effettuate tra Stati membri da soggetti passivi;
- l’introduzione di ulteriori obblighi formali dovrebbe rispettare i princìpi generali disposti dalla normativa comunitaria per la compilazione degli elenchi riepilogativi;
- la possibilità di estendere l’obbligo è espressamente prevista dall’art. 268 della Direttiva citata con esclusivo riguardo agli acquisti di beni e non anche ai servizi ricevuti.
Per gli altri rilievi si rimanda al testo scaricabile dal sito dell’Istituto di ricerca.