L’Agenzia delle Entrate circoscrive il perimetro di applicazione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all'articolo 73, comma 3, del Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive disposizioni applicative.
Nel principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019, l’Agenzia sottolinea come la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo rappresenti un istituto di matrice comunitaria, il cui fondamento si rintraccia nell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva n. 77/388/CEE e poi nell'articolo 11 della direttiva n. 2006/112/CE.
Il successivo decreto ministeriale 13 dicembre 1979 ha delineato l'ambito soggettivo di applicazione della procedura in esame, mentre l’Agenzia, con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto ed identificati ai fini IVA in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.
Nel principio di diritto n. 24/2019, si ribadisce che l’interpretazione dell’Agenzia si è resa necessaria “al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario", con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione.
Tuttavia, la stessa tutela non si estende ai soggetti residenti in Paesi extra UE. Ne deriva, quindi, che tali soggetti non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.
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