Con sentenza n. 22883 depositata il 10 novembre 2015, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, si è pronunciata in materia di liquidazione delle spese processuali ribadendo il principio più volte affermato secondo cui il giudice, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzioni di voci da lui operata.
Ciò allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe.
Nella medesima pronuncia è stato altresì evidenziato come, in presenza di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione.
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