La Legge n. 190/2014 ha esplicitamente escluso dall’esonero contributivo triennale di cui alla Legge di Stabilità 2015, unicamente le assunzioni di apprendisti e lavoratori domestici, in quanto assoggettati a sistemi di contribuzione già ridotti o agevolati.
Tuttavia l'INPS, con la circolare 17/2015 ha ritenuto di dover escludere dall’esonero le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
In tale occasione, l’Istituto ha sostenuto che, “considerata la ratio della Legge n. 190/2014, che è quella di incentivare l’adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto a tempo indeterminato - si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del D.Lgs.. n. 276/2003, ancorché stipulato a tempo indeterminato”.
Ancora, l’Istituto ha evidenziato come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge.
Ma il Sindacato Unitario dei Consulenti del Lavoro non condivide tale interpretazione per cui ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 4 maggio 2015, un’istanza di interpello, auspicando un chiarimento sulla reale portata del provvedimento.
Nella richiesta, l’ANCLSU spiega di essere dell’avviso che, essendo l’esonero in questione fruibile anche nei casi di assunzione a tempo parziale indeterminato in rapporto all’orario di lavoro svolto, e non sussistendo alcun divieto normativo espresso in ordine all’ipotesi di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per tale ultima tipologia contrattuale debba potersi riconoscere il diritto alla fruizione dell’esonero, pur riproporzionato in rapporto all'attività lavorativa effettivamente svolta.
D’altra parte, osserva il Sindacato, la stabilità della prestazione lavorativa – richiesta dalle nuove disposizioni ai fini della fruizione dell’esonero - non può ritenersi dipendere dalla frequenza non predeterminabile del lavoro intermittente.
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