Con la circolare 11 settembre 2020, n.102, l’INPS chiarisce i requisiti necessari al riconoscimento di un’ulteriore mensilità di Reddito di Emergenza ex articolo 23, Decreto Legge 19 agosto 2020, n. 104.
Il Rem, istituito con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, è una misura straordinaria di sostegno al reddito, introdotta con la finalità di supportare quei nuclei familiari che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovano in condizioni di difficoltà economica.
Il beneficio potrà essere richiesto all’INPS esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15 settembre 2020 ed entro il 15 ottobre 2020, l’istanza dovrà essere presentata attraverso i seguenti canali:
Il beneficio potrà essere fruibile dai soggetti:
Nella circolare vengono inoltre indicati i casi di incompatibilità con il Reddito di Emergenza.
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità che vengono autodichiarati nell’istanza saranno oggetto di controlli e la non veridicità di questi, se verificata, comporterà la reiezione della domanda o la revoca del Reddito di Emergenza
Il beneficio verrà erogato per una sola mensilità, corrispondente a quella in cui verrà effettuata la domanda tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato, viene ricordato, inoltre, che il Reddito di Emergenza, per la sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti dallo stato ed è, difatti, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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