A seguito delle interlocuzioni intercorse con la Direzione Centrale Entrate dell’INPS, il CNO, con il comunicato del 25 luglio 2022, rende noto che l’istituto ha confermato la piena validità delle indicazioni amministrative formulate nella circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73.
I numerosi quesiti posti dagli Consulenti del Lavoro hanno spinto il Consiglio Nazionale dell’Ordine a richiedere appositi chiarimenti circa i criteri applicativi dell’indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti direttamente all’Istituto previdenziale che – come noto – aveva recentemente operato un’estensione temporale sulla verifica del godimento dell’esonero pari a 0,8 punti percentuali previsto dall’art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal primo quadrimestre 2022 (periodo previsto dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) sino a tutto il 23 giugno 2022.
Con riferimento a tale specifico punto, il CNO ha, dunque, optato per richiedere gli opportuni chiarimenti all’INPS che ha riscontrato la richiesta affermando che “resta confermata l’interpretazione dell’Istituto avallata dal Ministero vigilante e, pertanto, le istruzioni riportate dalla circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022 rimangono valide”.
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