E' legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore cui sia stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, qualora così sia previsto dal CCNL applicabile: proseguire nel rapporto risulterebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, vista la scarsa diligenza.
Con sentenza n. 15140 del 30 maggio 2023, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore e confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto legittimo il recesso disciplinare allo stesso comminato a seguito della reiterata commissione di un errore nelle operazioni assegnate.
Il provvedimento espulsivo era stato adottato in aderenza alle previsioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, risultando proporzionato in considerazione della recidiva riscontrata nella medesima infrazione, infrazione che era stata ripetuta, nei sei mesi precedenti, in ben tre occasioni.
La Corte territoriale, nel dettaglio, aveva considerato che:
Ebbene, secondo la Suprema corte, tali accertamenti di fatto erano insindacabili in sede di legittimità, in quanto congruamente e logicamente motivati.
E' al giudice di merito - ha ricordato la Sezione lavoro della Cassazione - che spetta:
Nella vicenda esaminata, il giudizio di valutazione di gravità in concreto della condotta e di proporzionalità della sanzione espulsiva era stato effettuato dalla Corte d'appello con riferimento al contratto collettivo ed all'esistenza di una recidiva per la medesima infrazione contestata al dipendente.
Era stata operata, in definitiva, una motivata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta del contratto collettivo.
Il fatto addebitato, infine, oltre ad essere riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentivano l'irrogazione del licenziamento, era suscettibile di far ritenere che la prosecuzione del rapporto fosse pregiudizievole per gli scopi aziendali, con particolare riferimento alla diligente attuazione degli obblighi assunti.
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